Circolare ministeriale 19 febbraio 2002, n.17


Prot. n. 710

Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Uff.VI


Oggetto: D.D.G. 12 febbraio 2002 - Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo

Si comunica che nella G.U. - IV Serie Speciale - n. 14 del 19 febbraio 2002 è stato pubblicato il D.D.G. del 12 febbraio 2002, concernente l'oggetto. Sono allegati al decreto la tabella di valutazione dei titoli, di cui al D.M. n.11 del 12 febbraio 2002, e i modelli 1,2,3 di domanda. L'intero carteggio è, altresì, disponibile sul sito INTERNET e sulla rete INTRANET del Ministero, corredato dai nuovi codici delle scuole e dagli indirizzi dei Centri Servizi Amministrativi, cui inviare le domande.
Nel richiamare le precisazioni già fornite con C.M. n. 174 del 28 giugno 2000, in occasione della prima integrazione delle graduatorie permanenti, si ritiene utile puntualizzare le peculiarità della nuova normativa.
Possono beneficiare della riapertura dei termini della procedura concorsuale, oltre ai docenti idonei dei concorsi ordinari, il personale docente ed educativo, che ha conseguito l'idoneità o l'abilitazione con le sessioni riservate, indette ai sensi della legge n. 124/99 e della legge n. 306/2000, gli abilitati presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), purché sostengano gli esami di Stato entro la data del 31 maggio 2002. A questi ultimi sono attribuiti 30 punti aggiuntivi per le abilitazioni conseguite, con esclusione, pertanto, delle abilitazioni dichiarate corrispondenti, ai sensi della tabella A/2, allegata al D.M. n. 39/1998. Relativamente alle abilitazioni conseguite per una pluralità di classi di concorso, alle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del Regolamento adottato con D.M. 4 giugno 2001, n. 268 e debitamente certificate dalle S.S.I.S., i 30 punti vanno attribuiti a tutte le abilitazioni.
Possono partecipare alla procedura, inoltre i cittadini comunitari, ai quali sia stato riconosciuto il valore abilitante dei propri titoli professionali stranieri, ai sensi della direttiva 89/48 CEE e 92/51 CEE. Ad essi sarà attribuito un punteggio forfettario di 24 punti. Non può presentare domanda di nuovo inserimento, invece, il personale educativo risultato idoneo nei concorsi ordinari, banditi nel 2000, in quanto detti concorsi non si concludono su tutto il territorio nazionale entro la predetta data del 31 maggio 2002 e, pertanto, ai sensi del disposto, di cui all'art. 4 del Regolamento adottato con D.M. n. 123/2000, tale personale potrà partecipare alla procedura in parola dal prossimo anno scolastico.
Per la prima volta sono istituite distinte graduatorie per gli insegnamenti impartiti nelle scuole speciali per non vedenti e sordomuti, nelle Province ove sono presenti tali istituzioni. Si precisa, al riguardo che, per motivi tecnici, tali graduatorie debbono essere gestite manualmente dai rispettivi Centri Servizi Amministrativi. Il S.I.M.P.I. ha disposto la revisione delle graduatorie esistenti, depennando da ciascuna di esse, oltre ai nominativi di coloro che sono stati immessi in ruolo, o che hanno rinunciato alla nomina, in ciascuna provincia per la medesima disciplina, anche su posti di sostegno, il personale che alla data del 1° settembre 2002 avrà compiuto 65 anni d'età.
Nelle suddette graduatorie sono elencati tutti gli aventi titolo con il punteggio "totale" già acquisito, senza l'indicazione della riserva e/o precedenze soggette a scadenza. Tale punteggio potrà essere aggiornato sulla base dei nuovi titoli, conseguiti dopo la data del 22 giugno 2000, o anche acquisiti in precedenza, ma non presentati, senza alcuna possibilità, facendo salve le eventuali rettifiche di errori materiali e quelle conseguenti a decisioni di ricorsi, di modificare il punteggio già attribuito da parte dei Centri Servizi Amministrativi.
Si richiama, inoltre, l'attenzione sul contenuto della nota 5) della tabella di valutazione dei titoli, che preclude la valutazione delle abilitazioni o idoneità conseguite in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/99, 33/2000 e 1/2001. Non sempre, infatti, sono stati disposti i provvedimenti di esclusione o annullamento nei confronti di coloro che avevano già conseguito un'altra abilitazione o idoneità per la medesima disciplina o nei confronti dei beneficiari dell'O.M. n. 1/2001, anche per altri insegnamenti o attività.
Si ritiene, quindi, opportuno che, qualora non si sia già provveduto, si depennino dagli elenchi provinciali degli idonei e abilitati con le sessioni riservate, i nominativi di coloro che vi sono illegittimamente inclusi e che non abbiano prodotto ricorso. In presenza, peraltro, di ricorso gerarchico o giurisdizionale avverso tali provvedimenti, le SS.LL. indicheranno nei suddetti elenchi, a fianco dei nominativi, l'inclusione con riserva. A tal fine è stato predisposto, nel modulo di domanda, un riquadro in cui gli interessati debbono dichiarare la loro posizione con riserva.
I docenti di strumento musicale nella scuola media, già inclusi nella prima fascia della graduatoria permanente, i quali chiedono il trasferimento della propria posizione in altre province, saranno inseriti in coda a coloro che sono già inclusi nella corrispondente prima fascia della provincia di trasferimento. Si precisa, inoltre, che beneficiano della nuova inclusione, con l'inserimento nella seconda fascia della graduatoria permanente, oltre ai docenti abilitati per la classe 77/A con l'O.M. n. 1/2001, i docenti inclusi negli elenchi prioritari ed aggiuntivi, di cui al D.M. 13 febbraio 1996, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale nella scuola media, conseguita antecedentemente all'emanazione della legge n. 124/99 e i docenti abilitati in educazione musicale nella scuola media con 360 giorni di servizio nello strumento musicale, alla data del 27 aprile 2000.
Si chiarisce, infine, che per le nomine su posti di sostegno nelle scuole secondarie superiori, (con esclusione delle scuole speciali), il punteggio per il servizio sarà attribuito per una sola graduatoria, a scelta del candidato, tra quelle comprese nella specifica area, nella quale è stato prestato il servizio.
In deroga a quanto sopra chiarito, per le classi di concorso 41/A e LII/C, ora soppresse, è possibile aggiornare il punteggio per le nomine su posti di sostegno, valutando i servizi prestati anche in altre aree. Non è consentito, comunque, presentare domanda di nuova inclusione per tali classi di concorso.
Per le graduatorie permanenti delle classi di concorso, istituite con D.M. n.334/94 - cl. 76/A e cl. 71/A - il servizio prestato su posti di sostegno, rispettivamente nella cl. 75/A e 26/A, antecedentemente all'a.s. 95/96, non può essere valutato come servizio utile ai fini della nomina nella cl. 76/A e nella 71/A, ma in una qualunque altra graduatoria compresa nell'area disciplinare 3.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO